STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
STUDI ASSOCIATI
Costituzione
E’ necessario che l’atto costitutivo dell’associazione professionale rivesta la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (dpr 917/86 art.5).
L’atto deve essere registrato presso l’ag. delle Entrate ed è soggetto al pagamento dell’imposta di registro (fissa di 168 € se non ci sono contenuti patrimoniali).
Requisiti
Art.1 legge 1815/1939: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.”
Quindi è possibile costituire uno studio associato anche interprofessionale a condizione che i professionisti soci abbiano idoneo titolo (iscrizione albo o ordine professionale).
Tassazione
L’articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR equipara il reddito delle associazioni professionali a quello a quello delle società semplici le quali , non potendo svolgere attività commerciale, non producono dal punto di vista fiscale reddito di impresa.
Lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo che viene poi tassato in capo ai soci come reddito di partecipazione. La tassazione segue il criterio di cassa.
Il reddito professionale viene poi attribuito ai soci e tassato in capo ad essi con il versamento dell’Irpef.
I compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto che poi viene attribuita ai soci.
Lo studio associato è soggetto solo al versamento dell’irap.
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
La STP è stata introdotta dalla finanziaria 2012 (L. 183/2012).
E’ stato pubblicato a febbraio 2013 ed entrerà in vigore il 21/04/13 il regolamento che disciplina le attività professionali in forma societaria.
Attenzione: questo regolamento non si applica alle associazioni professionali e alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della finanziaria 2012 (società di ingegneria, società tra avvocati, associazioni professionali).
Nonostante il regolamento i dubbi da chiarire sono ancora molti.
Di seguito un riepilogo del regolamento con le questioni ancora aperte.
FORMA
La STP può essere costituita secondo i modelli societari del codice civile tra cui società semplice, snc, sas, srl, spa e cooperative.
SOCI
I soci possono essere sia professionisti che non professionisti (soci di capitale).
I soci professionisti devono però rappresentare la maggioranza del capitale sociale (almeno 2/3) e sono loro a dover svolgere l’incarico professionale.
I soci di capitale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’albo professionale a cui la società è iscritta.
OGGETTO
Esercizio di una o più attività professionali per le quali sia obbligatoria l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati. Non è ammesso lo svolgimento di pubbliche funzioni (es. notai).
Possibili anche società multidisciplinari, per lo svolgimento di più attività professionali.
ISCRIZIONE ALBO E REGISTRO IMPRESE
La STP è iscritta:
*in una sezione speciale del registro imprese della CCIAA;
*in una sezione speciale dei registri tenuti dall’ordine o collegio di appartenenza dei soci professionisti; per le società multidisciplinari si fa riferimento all’attività prevalente.
INCOMPATIBILITA’
Ciascun socio non può partecipare a più di una STP o società multidisciplinare.
TRASPARENZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
La STP deve fornire al cliente le seguenti informazioni:
*possibilità che l’incarico dato alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti
*diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia svolta dal professionista da lui scelto
*esistenza del conflitto di interesse tra cliente e società determinata dalla presenza di soci di capitale
La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione deve risultare da atto scritto.
Il socio professionista per lo svolgimento dell’incarico può avvalersi di sostituti ed ausiliari i cui nominativi devono essere comunicati al cliente (non è obbligatoria la forma scritta).
RESPONSABILITA’
Il professionista socio di una STP continua ad essere soggetto alle regole deontologiche dell’ordine al quale è iscritto.
La società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale è iscritta.
Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
DUBBI DA CHIARIRE
1) Albo/ordine di appartenenza per società multidisciplinari: è quello dell’attività prevalente ma non è chiaro cosa succeda se non c’è attività principale o se questa cambia nel tempo;
2) Divieto di partecipare a più società: non è chiaro se riguardi solo i soci professionisti o anche i soci di capitale;
3) Copertura previdenziale: si considera il soggetto collettivo o il singolo professionista che deve versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza?
4) Trattamento fiscale: il reddito prodotto dalla STP è un reddito di impresa o di lavoro autonomo? Per la determinazione dello stesso si applica quindi il principio di competenza o di cassa?
SOCIETA’ DI INGEGNERIA (art.17 l.109/1994, comma 6 lettera b)
– costituzione in forma di società di capitali (spa, sapa, srl)
– oggetto dell’attività individuato in “esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale”.
La società di capitali produce reddito di impresa che in capo ai soci diviene reddito di capitale.
Unica posizione iva riferita alla società.
I compensi NON sono soggetti a ritenuta d’acconto perché rientrano nel reddito d’impresa.
La tassazione segue il criterio di competenza.
Ai fini previdenziali la società versa il contributo integrativo. (per Inarcassa)
Solitamente i soci (NON prestatori d’opera in modo da non doversi iscrivere all’Inps IVS) mantengono P.iva individuale e versano sul proprio reddito professionale il soggettivo alla cassa.
(Verificare l’obbligatorietà di versamento dei contributi e di presentazione della dichiarazione per
ogni cassa professionale, poiché ognuna ha le proprie regole).
SOCIETA’ TRA AVVOCATI (d.lgs. 96/2001)
– costituzione in forma di snc (normativa da considerare è quella delle snc)
Unica posizione iva riferita alla società.
La società di persone produce reddito di impresa che in capo ai soci divene reddito di partecipazione.
I compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto perché pur essendo organizzata in forma societaria l’attività svolta è prettamente professionale; l’esercizio in forma comune dell’attività di avvocato realizzato utilizzando il modello societario della S.t.p deve essere ricondotto nell’ambito del lavoro autonomo. Si ritiene che essendo considerato reddito di lavoro autonomo, si debba seguire il criterio di cassa.
Risoluzione Ag.Entrate 118/E 2003
“I redditi prodotti dalla s.t.p. costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49 del Tuir in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del medesimo testo unico. I compensi corrisposti alla s.t.p. sono inoltre soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr n. 600 del 1973.”