Con Circolare 12 luglio 2018,n. 15, (CIRCOLARE+15+E ) l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA da applicare ai “beni significativi” ( elencati nel D.M. 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza) in presenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, con particolare attenzione a:
PARTI STACCATE di beni significativi:
- in presenza di interventi di manutenzione, qualora vengano impiegati beni c.d. “significativi”, se la parte staccata del bene significativo da installare:
- ha un’autonomia funzionale rispetto al bene stesso, il valore della “parte staccata” non va sommato a quello del bene significativo (ESEMPIO: tapparelle, veneziane, zanzariere quando non strutturalmente integrate con gli infissi – grate alle finestre sempre);
- è priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante del bene significativo e pertanto il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione dell’aliquota IVA del 10%, nel valore dei beni significativi (ESEMPIO: tapparelle, veneziane, zanzariere SE strutturalmente integrate con gli infissi):
- se l’intervento di manutenzione ha ad oggetto l’installazione della SOLA parte staccata, è applicabile l’IVA al 10% sul valore complessivo (manodopera + parte staccata) anche se la parta staccata non ha un’autonomia funzionale (ESEMPIO: installazione di un bruciatore su una caldaia già installata, tutta al 10%)
VALORE dei beni significativi:
se il bene significativo:
- è prodotto dall’installatore stesso, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione comprensivo degli oneri che concorrono alla sua realizzazione (materie prime, manodopera impiegata alla sua realizzazione, costi generali di produzione,…);
- è installato e venduto non dal produttore, il valore del bene non può essere inferiore al suo valore di acquisto sostenuto dall’installatore;
di fatto, il Legislatore esclude dal valore del bene significativo, da considerare ai fini dell’applicazione dell’IVA, il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione; ciò che rileva è solo il costo “originario” del bene significativo sia esso di produzione ovvero di acquisizione presso terzi (no prezzo di vendita). L’artigiano o il prestatore incaricati di eseguire l’intervento devono, però, specificare in fattura il costo che hanno sostenuto per la produzione o per l’acquisto del bene da terzi, fornendo così al committente il dato del loro “guadagno” sulla fornitura.
Trattandosi di disposizioni aventi natura interpretativa le stesse hanno efficacia retroattiva.