CONSULENZA AZIENDALE E STRATEGICA

Prima di qualsiasi intervento di consulenza aziendale, è necessario avere coscienza sia del business che dell’imprenditore che intende realizzando. Per un buon business occorrono tre elementi: idee, denaro e organizzazione. Il primo passo consiste nella diagnosi della situazione, ossia nella verifica delle condizioni presenti, per poi passare al reperimento di quelle mancanti. A titolo esemplificativo:

 

Partendo dall’analisi degli elementi interni ed esterni dell’azienda forniamo lo strumento di consulenza aziendale in grado di:

  • Revisionare la mission aziendale
  • Fornire la migliore strategia per realizzare tale mission

> VISIONA LA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Iter metodologico

  • Analisi delle evoluzioni congiunturali e strutturali dell’ambiente esterno
  • Identificazione dei punti di forza e debolezza dell’impresa
  • Individuazione della possibilità di differenziazione dell’offerta rispetto alla concorrenza
  • Sfruttamento ed organizzazione delle risorse disponibili (organigramma)
  • Assunzione di decisioni aziendali tempestive, riducendo rischi ed incertezze

Processi aziendali ovvero il “come” si lavora ogni giorno determina l’efficienza. Trovare il migliore coordinamento tra i vari processi porta chiarezza di azione ed efficacia. Migliorare un processo significa coinvolgere e responsabilizzare le persone con l’obiettivo di “mettere a punto il motore” aziendale per reagire alle necessità del mercato.

Supporto ai clienti per:

  • Individuare aree di inefficienza
  • Comprendere le ragioni (tecniche, relazionali)
  • Migliorare i relativi processi
  • Introdurre indicatori di performances
  • Coinvolgere e responsabilizzare le persone

 

PER APPROFONDIRE

Le guide alla valutazione e alla redazione del piano industriale predisposte da Borsa Italiana sono documenti che riteniamo utile segnalare a chi voglia approfondire l’argomento in quanto rivolte agli imprenditori e alle società coinvolte nella valutazione d’azienda, anche in vista di una possibile quotazione.

 

Consulenza Finanziaria per le imprese

Pianificazione del fabbisogno finanziario con previsione dei flussi finanziari e scelta degli strumenti, gestione dei rapporti con gli istituti di credito, accesso a contributi e bandi, gestione della crisi attraverso la ridefinizione dei debiti

 

 


 

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

E’ stato istituito dall’art. 2, c. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. Da ultimo l’art. 11 del D.L. 185/08, recepito con la Legge di conversione del 28.01.09 n. 2, ha introdotto l’importante innovazione che tutti gli interventi di garanzia a valere sul Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Nel 2012 il Mef con apposito decreto ha innalzato a euro 2.500.000 l’importo massimo garantito dalla Legge per ciascun soggetto beneficiario.

 

 


MINI BOND

Chi può emetterli:

  • Le aziende in grado di sviluppare piani aziendali organici e coerenti con il settore di appartenenza che debbano trovare adeguata copertura finanziaria a progetti di sviluppo per la propria attività (Bond ‘Sviluppo’)
  • abbiano intenzione di finanziare in modo equilibrato i flussi della gestione commerciale corrente (Cambiale Finanziaria Unicasim)
  • abbiano necessità e convenienza di riequilibrare le fonti finanziarie ‘riposizionando’ la durata del debito in funzione della struttura e qualità degli impieghi

 

Chi non può richiederli:

  • Struttura proprietaria opaca
  • Una forte sottocapitalizzazione (PN/TA <15%)
  • Assenza di storicità (occorrono  almeno due bilanci depositati)
  • Dimensioni troppo piccole (è  necessario almeno 500 K di Ebitda)
  • Eccessivo peso degli oneri finanziari rispetto ai margini prodotti dalla gestione (Ebitda/On fin < 2)

 

Servizi offerti:

  • consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
  • servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
  • siamo fornitori accreditati presso il consorzio camerale per il programma Mini Bond.

 

Approfondimenti:

 

 

 


 

AIM – MAC

Leaders e Unica SIM accompagnano le Pmi nel mercato di Borsa Italiana (AIM), nato il 1° marzo 2012 e che prevede un percorso di quotazione più rapido, requisiti più leggeri e minori obblighi di comunicazione.

AIM Italia si contraddistingue per il suo approccio regolamentare equilibrato, per un’elevata visibilità a livello internazionale e per un processo di ammissione flessibile, costruito su misura per le necessità di finanziamento delle PMI italiane nel contesto competitivo globale

 

 

 


INDICE EURIBOR

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ESENZIONE AZIONE REVOCATORIA EX ART. 67 L.F.

Articolo 67 L.F. (art. aggiornato con il D. Lgs. 12-09-07, n. 169)

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore
Il nuovo testo dell’articolo 67 della legge fallimentare al co.1 (che disciplina l’onere della prova più insidiosa, quella che ricade sul terzo) stabilisce che sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. Rispetto alla disciplina previgente viene dimezzato il periodo sospetto (da 2 a 1 anno) e viene quantificato nel 25% la sproporzione tra le prestazioni, rispetto alla “notevole sproporzione” della disciplina previgente. Dunque maggiore certezza dell’azione evitando di rimettere alla libera interpretazione giurisprudenziale il giudizio sulla sproporzione ma fissando un limite preciso. Così, nelle compravendite immobiliari, una perizia può facilmente evitare nel rischio di revocatoria.
Pagamenti ed atti a titolo oneroso compiuti nei sei mesi anteriori Il co. 2 dell’art. 67 l.f. disciplina le ipotesi dove l’onere della prova ricade sul curatore. Qui viene modificato soltanto nella durata del periodo sospetto che passa da un anno a sei mesi. Si prevede infatti che sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Esonero dalla revocatoria dei pagamenti nei termini d’uso Il co. 3 dell’art. 67 l.f. introduce una serie di esenzioni dall’azione revocatoria partendo dalla lettera a) in base alla quale non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Quindi i pagamenti eseguiti nella normale attività d’impresa, come le forniture commerciali regolate nei normali termini commerciali, non sono più a rischio di vedersi costretti a restituire i pagamenti ricevuti anche in assenza di alcuna anomalia.
Esonero dalla revocatoria delle rimesse bancarie Alla lettera b) l’art. 67 l.f. prevede l’esonero dalla revocatoria delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. Qui occorre distinguere tra le rimesse che hanno natura ripristinatoria o solutoria. Le ripristinatorie affluiscono su un conto affidato per ripristinare l’originaria provvista nei limiti dell’affidamento e vengono fatte salve dalla revocatoria. Le solutorie riguardano versamenti effettuati su conti correnti che presentano esposizioni oltre il fido accordato e quindi lesivi della par condicio (in favore della banca ed in danno degli altri creditori). Quest’ultime senz’altro riducono in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito e possono essere revocate.
Vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo La lettera c) del co.3 dell’art. 67 l.f. prevede l’esonero dalla revocatoria delle vendite a giusto prezzo d’immobili a uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. Le lettere d), e) e g) del co.3 dell’art. 67 l.f. sanciscono l’esonero dalla revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del Codice civile; ivi compresi i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo; così come degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis. Questa norma evita il rischio di penalizzare i tentativi di risanamento non andati a buon fine e procedimenti penali per bancarotta preferenziale in capo sia al debitore che al professionista.
Pagamenti a lavoratori dipendenti ed autonomi La lettera f) del co.3 dell’art. 67 l.f. sancisce l’esonero dalla revocatoria dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito. In tal modo si fanno salvi gli effetti dei pagamenti in favore dei prestatori di lavoro sia dipendente che autonomo. La norma evita di ricorrere ad espedienti per prestare la propria attività lavorativa in favore delle imprese in stato di insolvenza.
Effetti della revocazione Il decreto legge in commento ha completamente riscritto l’art. 70 della legge fallimentare che al secondo comma conferma la disciplina previgente in ordine agli effetti nei confronti di colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto. Egli è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. L’art.70 prevede che qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.

TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER L.F.

Art. 182 ter L.F. – Transazione fiscale

Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale.

Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.

PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Pianificazione del fabbisogno finanziario con una strategia adeguata alle caratteristiche ed agli obiettivi preposti dall’azienda, in modo tale da garantire la capacità dell’impresa di mantenere in equilibrio le entrate con le uscite (fonti ed impieghi) senza compromettere l’andamento economico.

ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO, CONSORZIO FIDI

Accordi con istituti di credito per finanziamenti agevolati tramiti consorzi fidi

Verifica della possibilità per ampliamento dei castelletti e rapporti con banche; Controllo della struttura finanziaria aziendale; Gestione della tesoreria (cash management); Rateizzazione dei pagamenti con i fornitori, solleciti dei crediti, gestione e controllo di movimenti bancari e scadenziari; Valutazione puntuale e prospettica degli equilibri economico patrimoniali aziendali (scoring); Redazione di business plan pluriennali con analisi comparative; Valutazione dei piano di investimento e loro compatibilità aziendale (incidenza sugli equilibri); Analisi e valutazione preventiva su rischio di solidità aziendale prospettico; Supporto nelle operazioni di ristrutturazione del debito.

REQUISITI DIMENSIONALI PER IL FALLIMENTO

Accordi con istituti di credito per finanziamenti agevolati tramiti consorzi fidi

Presupposti del fallimento:requisiti dimensionali

Dopo l’entrata in vigore della riforma fallimentare (D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006), abbiamo cercato di individuare i nuovi presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cfr.: I presupposti del fallimento.), ma sono stati subito mutati dal successivo provvedimento D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (c.d. correttivo). Vediamo le nuove norme che hanno rilievo, iniziando dall’art. 1, intitolato “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo”: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, per i quali sia verificato anche uno solo dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”.

La dizione della norma (1° comma) porta ad escludere dal fallimento chi non esercita attività commerciale e gli enti pubblici; sono quindi esclusi gli imprenditori agricoli e l’insolvente civile (il professionista). Passando al dato quantitativo dell’individuazione dell’area dei soggetti che possono fallire, sono esclusi quei soggetti per i quali non ricorrano i tre requisiti quantitativi congiuntamente.

Il primo requisito è l’attivo patrimoniale; per i soggetti tenuti al bilancio, sarebbe l’attivo rilevato dallo stato patrimoniale per l’ultimo periodo e cioé relativo agli ultimi tre esercizi. Il superamento anche per un solo anno comporterebbe l’esistenza del requisito per fallire e la soluzione forse non è così condivisibile, mentre sarebbe stato meglio considerare il risultato complessivo rapportato ad anno. Essendo i concetti di “esercizio” e “attivo patrimoniale” precisi e consolidati nelle scienze aziendalistiche, il punto non dovrebbe essere oggetto di dubbi. Per la Relazione ministeriale al decreto correttivo “.. il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell’ammontare degli ‘investimenti’ viene sostituito con quello del ‘attivo patrimoniale’, il quale consente di fare riferimento alla precisa elencazione contenuta nell’art. 2424 del codice civile..”. Quindi l’attivo patrimoniale va cercato nella norma richiamata ed è costituito dalla somma: A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (sono i decimi di capitale sociale sottoscritti): sono valori abbastanza attuali, che dipendono da operazioni sul capitale); B – Immobilizzazioni, divise in materiali, immateriali e finanziarie (tendenzialmente sono valori storici, in quanto il criterio storico, costo di acquisto, è quello di valutazione ammesso dalla norma civile (da n. 1 a n. 6 e n. 12 dell’art. 2426 c.c.); sono valori attuali quando derivano da investimenti recenti o nel caso di avere fatto ricorso a rivalutazioni monetarie operate in virtù di una legge che lo consentisse. Il valore di bilancio delle immobilizzazioni deve essere esposto al netto delle quote di ammortamento e, in taluni casi, il valore di bilancio può non corrispondere all’effettivo valore dei beni presenti in azienda come nel caso di beni ammortizzati ma ancora funzionanti. Il valore delle immobilizzazioni può esporre importi inferiori rispetto ai valori correnti delle stesse immobilizzazioni, in particolare quando si abbiano valori di natura “immobiliare”; C – Capitale circolante, costituito da giacenze di magazzino, crediti, attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità finanziarie, le rimanenze di magazzino (nn. 9 e 10 dell’art. 2426 cod. civ.) e le attività finanziarie non immobilizzate (n. 9 dell’art. 2426 cod. civ.) vanno valutate con il criterio del costo di acquisto che, stante la maggiore rotazione rispetto alle precedenti immobilizzazioni, presenta valori correnti o comunque più attuali rispetto a quelli attribuiti alle immobilizzazioni; i crediti devono essere iscritti al valore di presumibile realizzo (n. 8 dell’art. 2426 cod, civ) e presentano valori attuali, talvolta sopravvalutati se inseriti al valore nominale senza alcuna, o una minima svalutazione; D – Ratei attivi, posta che può essere ricompresa nel capitale circolante quando sia di esigua entità (espongono valori attuali, trattandosi di crediti sorti in conseguenza di operazioni a ponte dell’ultimo esercizio).

Il secondo requisito attiene ai ricavi lordi, che non sono più calcolati sulla media degli ultimi tre anni, ma realizzati “nei tre esercizi antecedenti”, e sarebbero tutti quei componenti di reddito che scaturiscono dall’attività ordinaria dell’impresa. Si può fare riferimento alle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e A5 (altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) del conto economico all’art. 2425 cod. civ.. Per questo parametro non si pone il problema dell’epoca di valorizzazione in quanto i ricavi sono rappresentati da valori correnti. La documentazione probatoria del parametro è sostanzialmente identica a quella indicata per la determinazione dell’attivo patrimoniale, anche se alcune parti assumono rilevanza, come il conto economico nell’ambito del bilancio d’esercizio, il conto dei profitti e delle perdite nell’ambito dell’inventario di cui all’art. 2217 cod. civ. ed i quadri relativi al reddito d’impresa ed alla determinazione dell’imponibile IRAP nell’ambito delle dichiarazioni fiscali annuali. Trattandosi di “ricavi” è escluso ogni compenso che non sia corrispettivo di attività propria dell’impresa (l’art. 2425 bis cod. civ. distingue tra ricavi e proventi), e cioè non ricomprende proventi di altra natura o proventi straordinari; essendo ricavi “realizzati” l’espressione implica che devono essere assunti nel loro valore di competenza d’esercizio, indipendentemente dalla manifestazioni di cassa (altrimenti parleremmo di ricavi incassati); indicati “lordi” i “ricavi realizzati” devono essere assunti “al lordo dei costi sostenuti ad essi correlati” (costi compresi nella sezione “B – Costi della produzione”).

Il terzo parametro relativo ai debiti, anche non scaduti, non ha un riferimento temporale e crediamo che ci si debba riferire al momento della presentazione dell’istanza di fallimento. Per non fallire quindi è necessario collocarsi sotto a tutti e tre i parametri, potendo aprirsi il fallimento anche nel caso che solo uno di essi sia stato superato. Non va però dimenticato che alla dichiarazione di fallimento non si perviene quando l’ammontare dei debiti scaduti accertati in sede di istruttoria prefallimentare sia inferiore a euro 30.000,00 (art. 15 L.Fall.); quindi se anche l’ammontare dei debiti complessivo fosse superiore al limite quantitativo richiamato, la mancanza di debiti scaduti sopra la soglia indicata impedirebbe il fallimento. I tre requisiti dimensionali: “attivo patrimoniale”, “ricavi lordi” e “debiti anche non scaduti” saranno poi per il terzo comma dell’art. 1 L. Fall. oggetto di revisione triennale ad opera del Ministro della giustizia.

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