COSTI DI FORMAZIONE PER LE AZIENDE

PROFESSIONISTI

Le imposte sui redditi: sono deducibili al 50%.  Infatti l‘articolo 54, comma 5, del Tuir, dispone che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.  In pratica, si presume che una quota delle spese abbia finalità di carattere extra professionale. Inoltre la disposizione, secondo la circolare 53/E/2008, deve essere combinata con la norma che limita ulteriormente al 75% la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente quando le spese di vitto o alloggio riguardano la partecipazione a convegni o a corsi di formazione professionale, sono deducibili nel ridotto limite del 37,5% (cioè il 75% del 50%). La circolare 35/E/2012 ha chiarito che il limite di deduzione opera sempre e a prescindere dalla natura del corso. Quindi che il seminario sia facoltativo o obbligatorio è questione del tutto ininfluente.

Iva: detrazione al 100%.  Anche per quanto concerne le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.

 

PERSONE FISICHE

I costi sono ammesse a beneficiare delle detrazioni d’imposta del 19%.Le spese soggette alla detrazione sono quelle dirette all’istruzione secondaria e universitaria oltre che scuole di specializzazione post universitaria, perfezionamento o corsi di formazione avanzata e anche i master – part time e full time, a patto che siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione – nonché le scuole di specializzazione finalizzate all’inserimento nel corpo docente o altri corsi svolti presso strutture pubbliche e private.

L’assimilazione dei corsi deve essere fatta ai corsi, uguali o similari, tenuti nell’università statale italiana esistente nella stessa città dove si svolge il corso privato o in una città della stessa regione. Sono comprese anche le spese sostenute per accedere ai corsi via test di ingresso.

Università telematiche – La somma da portare in detrazione è pari a quella delle corrispondenti spese previste per i corsi similari tenuti presso l’Università statale della stessa città in cui ha sede l’istituto che si frequenta, o, in caso di più corsi di laurea corrispondenti, con quello per il quale è più alto l’importo dei contributi pagati.
Master e Corsi privati – Circa le spese sostenute per la frequenza di master gestiti da università private, la detrazione compete a condizione che il master/corso, per durata e struttura dell’insegnamento, sia assimilabile, comparabile ai corsi universitari o di specializzazione, e sempre che gli stessi siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. La detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Università all’estero, Master e Corsi all’estero: Per le spese di corsi universitari all’estero occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste, con l’importo più alto, per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.Dottorati di ricerca – Rientrano tra le detrazioni non espressamente previste dalla norma anche i costi di iscrizione al dottorato per la quota parte a carico del dottorando.

Studenti fuori sede – Le spese sostenute per i canoni di locazione e affitto delle abitazioni degli studenti fuori sede sono deducibili al 19% dal reddito imponibile IRPEF, sempre che la scuola o l’università disti almeno 100 Km dalla propria residenza (in genere corrisponde a quella dove ha sede il nucleo familiare che ha a carico lo studente) e nei limiti di 2.633 euro.

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